Accertamento della maternità

“La paternità e la maternità (naturale) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità (naturale)”, così recita l’art.269 c.c. circa la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Il parto anonimo e l’accertamento della maternità.

La problematica dell’accertamento della maternità in connessione al parto anonimo è stata oggetto di disamina di una sentenza della Corte di Cassazione costituzionalmente e internazionalmente orientata; la pronuncia degli ermellini ha compiuto un’analisi comparativa tra l’accertamento dello stato di figlio in quanto tale e il diritto della madre a mantenere l’anonimato (questo anche post mortem della partoriente).

Il bilanciamento del diritto ha l’obiettivo di salvaguardare il neonato da ogni qualsiasi situazione di fatto personale che potrebbe destabilizzarlo, senza dimenticare che anche lo stesso diritto deve essere garantito alla madre.

Questa analisi muove dall’interesse di salvaguardare i beni primari della vita e della salute e operare il bilanciamento di interessi misurando il diritto della madre all’anonimato e il diritto del figlio all’accertamento dello status.

Riferimenti normativi.

Di seguito le norme che disciplinano il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto: art. 30, co. 1 D.P.R. 03.11.2000, art. 93, co. 1 d.lgs. 196/2008, art. 28, co. 7 L. n. 184/1983 e soprattutto l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.278/13 che riporta l’art.2 Cost. e l’art. 8 CEDU, poiché il diritto al riconoscimento di uno status di figli si annovera tra i diritti inviolabili della persona.

La Corte di Cassazione con la sent. n.19824/20 ha chiarito che il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si pone in una posizione preminente rispetto a quello del figlio, salvo che la mamma manifesti la volontà di revocare la rinuncia ad essere madre. La scelta passata non deve però essere considerata irrevocabile e obbligatoria, ma deve poter essere ripensata dalla madre.

I mezzi di prova.

La Corte di Cassazione – ai sensi dell’art. 629 c.c. – ha ritenuto che tutti i mezzi di prova debbano avere pari valore, non escludendo la validità e l’efficacia degli elementi presuntivi che devono essere valutati nel loro complesso, come valutare, per esempio, il comportamento di fatto del genitore che si estrinseca nel suo concreto.

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